ripartizione non proporzionale degli
utili in sede di approvazione del bilancio
Not. Cristiano Casalini ha scritto:
Vorrei inserire in un atto costitutivo di s.a.s. una clausola del seguente
tenore:
Gli utili netti conseguiti e le eventuali
perdite sofferte saranno ripartiti fra i soci in proporzione alla quota di partecipazione,
ferma restando la limitazione di responsabilitā dei soci accomandanti alla
quota conferita.
I soci all'unanimitā potranno stabilire, in
sede di approvazione del bilancio, di accantonare una percentuale degli utili
da destinare a nuovi investimenti o di ripartire gli utili stessi non in esatta
proporzione ai rispettivi conferimenti, fatto salvo il disposto dell'art. 2265,
c.c.
Mi pare di rispettare il disposto dell'art. 2295 n. 8 (e dell'art. 2263) c.c.,
ma mi viene il dubbio di eludere la disposizione
dell'art. 2300, posto che la delibera dei soci assunta, magari una tantum, in
sede di approvazione del bilancio, costituisce modifica statutaria.
C'č qualche osservazione in merito?
Not. Maria Alessandra Panbianco, osserva:
Oltre all'aspetto civilistico, tieni conto
anche dell'art. 5 T.U.I.R. (D.P.R. 917/1986), secondo il quale per vincere la presunzione
di proporzionalita' utili/conferimenti
occorre una "scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del
periodo di imposta".
Quindi, si deve tornare sempre dal notaio, altrimenti tutto quanto "convenuto"
non produce effetto fiscale alcuno.
L'atto successivo con il quale i soci dovessero
ripartire gli utili stessi in misura non proporzionale resta, secondo me, una modifica
statutaria, per cui, in mancanza della forma notarile e, quindi, dell'iscrizione
nel registro imprese, non sarebbe opponibile ai terzi che non si riesce provare
esserne a conoscenza.
Cosi', secondo me, il creditore particolare del
socio "svantaggiato" da questa nuova ripartizione, potra' far valere
il suo diritto di credito sulla parte di utili, maggiore, spettante al suo
debitore (dopo l'approvazione del rendiconto) e risultante dai patti sociali
"pubblicati".
Ci sono buone probabilita', insomma, per cui quella clausola che ti e' stata
richiesta non raggiunga alcuno degli obiettivi che le parti si prefiggevano
(non quello fiscale ne' quello dell'opponibilita' a terzi; resta solo l'effetto
interno, che e' un effetto molto spuntato dovendosi pur sempre raggiungere
l'unanimita' dei consensi).